Bolzano – Sergio Bonagura, Responsabile Centro Servizi Volontariato Alto Adige, ricorda che l’obbligo di rilascio del Green Pass vale anche per i volontari, il che significa che per svolgere correttamente il proprio lavoro, devono rispettare le nuove disposizioni del D.lgs. Occorre prestare attenzione al decreto 127/2021 Speciale. Tale provvedimento introduce l’obbligo di rilascio del passaporto verde ai dipendenti del settore pubblico e privato e lo estende ai volontari.
A partire dal 15 ottobre 2021, tutte le Onlus che impiegano volontari per lo svolgimento delle proprie attività aziendali devono designare un responsabile per la verifica del possesso del Passaporto Verde.
Ulrich Seitz, direttore di DZE Südtirol, ha confermato anche in risposta a numerose chiamate e richieste di posta elettronica da diverse associazioni interessate la scorsa settimana, “che dal 15 ottobre, tutti coloro che svolgono attività di volontariato riceveranno una ‘carta verde’ che deve essere presentata indipendentemente dall’attività e la sua ubicazione. O in altre parole: tutti coloro che lavorano “volontariamente” per il bene comune devono avere un “passaporto verde” come qualsiasi altro dipendente”. in un centro Consulente, cura degli animali in un canile, intrattenere un gruppo di bambini o una delle migliaia di potenziali “attività di volontariato” è un prerequisito affinché chi svolge il lavoro abbia un “passaporto verde”.
Sergio Bonagora e Ulrich Seitz hanno inoltre spiegato che in merito alla normativa in materia di protezione dei dati personali dei volontari, il Garante italiano per la protezione dei dati personali ha recentemente chiarito che il controllo è legale solo se e nella misura in cui viene rispettato il principio di minimizzazione, ad esempio, se il trattamento (controllo) dei dati è limitato solo a quelli realmente necessari e assolutamente necessari a tale scopo.
In altre parole: il servizio ispettivo interno può e deve verificare solo il nome e cognome della persona e la presenza del contrassegno verde nel QR code, cioè la validità della carta d’identità, senza conoscere la base su cui La carta d’identità è stata rilasciata. Un altro modo per spiegare è che il rappresentante legale dell’associazione e le persone autorizzate per suo conto non hanno modo di sapere se i loro lavoratori o volontari sono stati vaccinati o testati nelle ultime 48 ore. Queste informazioni appartengono ai cosiddetti dati sanitari”, secondo DZE.
DZE Südtirol rileva inoltre che la diretta conseguenza di tale divieto è “che il legale rappresentante non è in grado di conoscere la data di scadenza della corsia verde, è eccessiva rispetto alle finalità del trattamento, e non vengono in alcun modo conservati dati su di essa in banche dati cartacee o elettroniche.Pertanto, elenchi e guide sono vietati: il pass verde deve essere verificato regolarmente in associazione”, quindi, le informazioni ricevute dal centro servizi dell’Ufficio Onorario in Alto Adige.
Da: luk
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